1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle associazioni no profit;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.