Art. 16.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

      1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:

          a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

          b) all'interno delle associazioni no profit;

          c) in modo autonomo.

      2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

          a) maggiore età;

          b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

          d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;

          e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento

 

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del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;

          f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;

          g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.